PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obblighi procedimentali
per la pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La pubblica amministrazione è tenuta a comunicare l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione di ogni tipo di provvedimento amministrativo richiesto. Tale elenco non può includere documenti o atti già in possesso dell'amministrazione precedente o detenuti da altre pubbliche amministrazioni»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. È fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere una documentazione diversa da quella indicata nell'elenco di cui al comma 1-bis. Qualora la documentazione fornita dagli interessati sia incompleta rispetto a quella indicata nell'elenco, il responsabile del procedimento, con atto motivato, entro un termine fissato da ciascuna amministrazione, o entro trenta giorni nel caso di mancata fissazione, può richiederne l'integrazione. Decorso tale termine senza che sia stata inoltrata la richiesta di integrazione, resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro i termini prescritti».

Art. 2.
(Responsabilità della pubblica amministrazione per ritardo dell'azione amministrativa).

      1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

 

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sono obbligate a rispettare i termini del procedimento fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.
      2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di non adozione del provvedimento favorevole dovuta a carenza, determinante ai fini dell'istruttoria, di documentazione che l'amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente acquisire, la pubblica amministrazione è tenuta a versare un indennizzo forfettario a favore dei richiedenti il provvedimento nonché al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 3.
(Sanzioni per il ritardo dell'azione amministrativa).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare e le modalità di versamento dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 2, e individua gli uffici competenti a corrisponderlo.
      2. Il giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, provvede sulle domande di risarcimento del danno e decide in via esclusiva sulle controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Obbligo di quantificazione degli oneri di adeguamento alle innovazioni normative e loro detraibilità).

      1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporti, per i cittadini

 

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o le imprese, nuovi o maggiori oneri connessi a procedimenti amministrativi deve indicare espressamente la quantificazione di tali oneri, affinché le persone fisiche e giuridiche possano detrarre, ai fini delle rispettive dichiarazioni dei redditi, una somma pari al 30 per cento degli oneri stessi sotto forma di credito d'imposta.